L’art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una semplificazione relativa alla comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.
Attualmente, in base all’art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti, con esclusione delle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e delle operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.
La Legge di Bilancio 2021, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, prevede l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (nella specie, il Sistema di Interscambio) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
In particolare, per le operazioni effettuate a partire dall’1.7.2022 (si veda l’art. 5, comma 14-ter, del D.L. 146/2021, che ha modificato l’originario termine dell’1.1.2022 previsto dalla Legge di Bilancio 2021), i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Sul punto, le specifiche tecniche precisano che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmette al Sistema di Interscambio. Resta ancora possibile l’integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.
La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, poste in essere nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive, realizzate da soggetti non stabiliti in Italia, deve essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Nell’ambito dell’incontro con la stampa specializzata, è stato precisato che vi è, dunque, un’evidente connessione tra l’effettuazione dell’operazione, la sua annotazione nei registri contabili e il termine di trasmissione dei dati.
Resta inteso che, in generale, l’invio dei dati dovrà comunque avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (analogica o elettronica extra-SdI) o del documento comunque comprovante l’operazione, da intendersi quale consegna dello stesso al cessionario/committente che ne ottiene la disponibilità.
Con il provvedimento n. 293384 del 28.10.2021, sostituito dal provvedimento n. 374343 del 23.12.2021, l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, contenute nel provvedimento n. 89757/E/2018, alle nuove disposizioni normative, in vigore dall’1.7.2022, specificando altresì che l’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Come riportato dalla Relazione illustrativa al disegno di Legge di Bilancio 2021, la novellata tempistica consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, permette all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all’art. 4 del DLgs. 127/2015, ossia i registri IVA, la liquidazione periodica IVA e la dichiarazione IVA annuale.
Al riguardo, la Legge di Bilancio 2021 specifica che, per la predisposizione dei documenti precompilati ai fini dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate utilizza non solo i dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, ma anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria, quali i dati delle dichiarazioni IVA dell’anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.
A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere, il riformulato art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97 stabilisce la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dall’1.1.2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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