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  • Immagine del redattoreDario D'Alessandro

Definizione agevolata delle violazioni formali entro il 31 marzo

L'art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022 prevede una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione entro il 31.3.2024.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all'1.1.2023, nonché le violazioni in tema di quadro RW.




Il carico potrà essere rateizzato in 18 rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;

  • le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023. Possono presentare domanda per la rottamazione tutti i soggetti, e quindi anche:

  • i debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;

  • i debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni e sono decaduti per non aver pagato le rate;

  • i debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Violazioni oggetto di sanatoria


Sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi".

Non rientrano nella sanatoria le violazioni, benché formali, relative a comparti impositivi diversi da imposte sui redditi e IVA, come ad esempio il registro.


Esclusioni dalla definizione


Alcune fattispecie non sono incluse nella definizione agevolata. Se ne riepilogano le principali:

  • Omessa o infedele dichiarazione

  • Monitoraggio fiscale (quadro RW)

  • Omessa o infedele fatturazione

  • Indebita detrazione IVA

  • Mancata applicazione di ritenute d'acconto

  • Omessa presentazione mod. F24 "a zero"

Tutte le violazioni formali, intendendo per tali quelle che non incidono sulla determinazione del tributo e sul suo versamento, sono definibili, con specifiche eccezioni.

Versamenti


Ai fini della definizione, è necessario versare 200 euro "per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni".

Così, ad esempio, se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d'imposta, occorre pagare solo 200 euro; se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d'imposta diversi, occorre invece pagare 400 euro.

I versamenti devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023.


Compilazione del modello F24

La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito il codice tributo "TF44", da indicare nel modello F24. Per le violazioni commesse in ambito dichiarativo (esempio, comunicazione delle minusvalenze), si indica l'anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l'anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l'anno in cui la violazione è stata commessa.


Rimozione della violazione


La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione entro il 31.3.2024.

È necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l'adempimento omesso o rieseguire l'adempimento errato, il che può consistere nell'invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l'inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni rimosse


Data la vasta platea di soggetti e di fattispecie cui si rivolge la sanatoria, si invitano i sigg.ri clienti che volessero accedere alla definizione agevolata a contattare lo Studio per coordinare gli adempimenti consequenziali.


Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.


Cordiali saluti


Studio M&D

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