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Concordato preventivo: “atti in frode ai creditori” e revoca dell’ammissione

Premessa: la relazione ex art. 173 L.F.

Repliche alla relazione ex art. 173 L.F. e la decisione del Tribunale



 

Premessa: la relazione ex art. 173 L.F.


Una Società in crisi, operante nell’indotto delle costruzioni, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con un piano che, in sintesi, prevedeva la continuazione dell’attività aziendale in capo ad una società di scopo di nuova costituzione, dapprima sotto forma di affitto di azienda e successivamente con la cessione dell’azienda stessa, nonché la liquidazione della società esistente previa ristrutturazione del debito, grazie anche ad un consistente apporto di risorse finanziarie fresche da parte dei soci delle due compagnie (c.d. “finanza esterna”. Nella propria relazione, il Commissario Giudiziale ha ritenuto di evidenziare all’attenzione del Tribunale e dei creditori alcuni atti suscettibili, a suo avviso, di comportare la revoca dell’ammissione alla procedura. Si trattava, in sintesi:

  • di diverse valutazioni dell’attivo e del passivo concordatario, che il Commissario asseriva essere stati rispettivamente sovrastimato e sottostimato;

  • del compimento di alcuni atti di amministrazione perpetrati dalla Società in assenza di autorizzazione da parte del Tribunale (in particolare: vendita di alcune rimanenze e di un autoveicolo ritenuto non strumentale alla prosecuzione dell’attività; riscatto di alcuni macchinari detenuti in leasing).

Lamentava infine il C.G. che la gestione corrente, nel periodo compreso tra l’ammissione alla procedura e la stesura della sua relazione, avesse comportato consistenti perdite. Tutte le circostanze sopra descritte integravano, a parere del Commissario, “atti in frode ai creditori”. Ricordiamo in proposito che l’art. 173 l.f. prevede, al primo comma, che “il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato”.



 

Le difese alla relazione ex art. 173 L.F. e la decisione del Tribunale


I nostri professionisti hanno prodotto, in risposta, un articolato documento difensivo, le cui ragioni sono state integralmente accolte dal Tribunale, con conseguente revoca del procedimento ex art. 173 L.F..

In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle difese prodotte, ha premesso innanzitutto che “affinché le condotte del debitore possano qualificarsi come “atti in frode” […] è necessario che le stesse abbiano caratteristiche decettive, e, cioè, siano connotate da attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, influendo così sul relativo giudizio”. Alla luce di tale interpretazione, il Giudice ha correttamente ritenuto che i rilievi sollevati dal Commissario in ordine alle valutazioni di attivo e passivo ed alla perdita maturata in corso di procedura non potevano costituire “atti in frode” nel senso sopra esplicitato, “ben potendo i creditori, prima dell’esercizio del diritto di voto e grazie alle informazioni tecnico-valutative rinvenibili nella relazione del Commissario, conoscere le concrete prospettive di soddisfacimento del proprio credito ed esprimere consapevolmente il proprio giudizio sulla proposta concordataria”. Pure rilevante appare l’altro profilo, relativo agli atti asseritamente posti in essere in assenza di autorizzazione. il Tribunale ha ritenuto pure insussistenti le criticità sollevate dal Commissario sugli atti compiuti in assenza di autorizzazione, “tenuto conto che trattasi di atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione e rientranti nel normale esercizio dell’impresa”.


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