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  • Immagine del redattoreDario D'Alessandro

Rivalutazione dei marchi: dal CNDCEC istruzioni sulla "marcia indietro"



Con il documento “Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti operativi” pubblicato ieri, il CNDCEC si è soffermato sulle diverse impostazioni contabili connesse alle opzioni previste a seguito della modifica alla deducibilità fiscale dei marchi rivalutati nel bilancio 2020. Il documento affronta anche l’opzione, recentissimamente introdotta dalla normativa, dell’annullamento dell’operazione, cioè le conseguenze in caso di revoca che riguardi sia la disciplina fiscale, sia la rivalutazione civilistica.

Dopo le modifiche introdotte in materia dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), infatti, le società che, nel bilancio 2020, hanno rivalutato i marchi hanno, sostanzialmente, quattro opzioni: - “accettazione” della disciplina: deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione nel maggior periodo di 50 anni previsto dalla legge, in luogo dei 18 previsti dalla normativa ordinaria; - mantenimento della deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione nella misura di 1/18 con versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva; - revoca dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione, con diritto alla restituzione, anche tramite compensazione in F24, delle imposte sostitutive già versate; - “annullamento dell’operazione”: revoca sia della disciplina fiscale, sia della rivalutazione civilistica.

Cancellazione civilistica con un impatto solo a livello patrimoniale

Analizzando l’ultimo scenario, il documento del CNDCEC indica che la cancellazione civilistica dovrebbe essere effettuata, ai sensi del documento interpretativo OIC n. 10, con un impatto esclusivamente a livello patrimoniale, attraverso l’eliminazione dei valori interessati nella loro consistenza al 1° gennaio 2021, così da non interferire sulla determinazione delle quote di ammortamento esistenti al 31 dicembre 2021. Una volta ricostituita nella sua consistenza originaria la riserva di rivalutazione, resta da eliminare la stessa cancellando allo stesso tempo dal bilancio anche il valore rivalutato nell’attivo patrimoniale. Inoltre, si deve considerare che nel caso in cui la riserva sia già stata utilizzata al fine di coprire le perdite 2020, occorrerà utilizzare altra riserva per bilanciare la riduzione del valore dell’attivo determinato alla luce dell’operazione.

Nella Nota integrativa è necessario indicare l’applicazione della deroga e gli effetti contabili. Non rappresentando un cambiamento di criterio, non è richiesta la riesposizione ai fini comparativi dei dati riferiti all’annualità 2020.

Il documento segnala che l’organo di controllo e il revisore legale prendono atto che la revoca – se del caso anche ai fini civilistici – è stata effettuata in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente. Infine, il documento riporta inoltre esempi e casi operativi con le scritture contabile dei diversi scenari a cui si rinvia.

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