La nuova rottamazione dei ruoli introdotta dalla legge finanziaria per il 2023 riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.
In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico potrà essere rateizzato in 18 rate scadenti:
le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023. Possono presentare domanda per la rottamazione tutti i soggetti, e quindi anche:
i debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
i debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni e sono decaduti per non aver pagato le rate;
i debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio e sono decaduti per non aver pagato le rate.
Carichi affidati dall'1.1.2000 al 30.6.2022
Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.
Gli agenti della riscossione forniscono, nell'area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.
Esclusioni dalla rottamazione
Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
IVA riscossa all'importazione;
somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).
Tutti i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella rottamazione
Ambito applicativo
Tutti i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella rottamazione. Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche dei contributi INPS e dei premi INAIL. Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali (si pensi alla SORIS, per il Comune di Torino). I ruoli delle Casse di previdenza private (Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV …) non rientrano automaticamente nella rottamazione. Occorre infatti apposita delibera dell'ente previdenziale, adottata entro il 31.1.2023 pubblicata nei relativi siti internet e comunicata entro la medesima data all'Agente della riscossione mediante PEC.
Benefici
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
di ogni tipo di interesse compreso nel carico;
degli interessi di mora, applicati dall'Agente della Riscossione;
degli aggi ed altri compensi di riscossione.
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.
Procedura
1) Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l'esatto importo, la procedura si perfeziona. Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.
2) Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
3) Il carico può essere dilazionato in diciotto rate scadenti:
le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. I versamenti possono avvenire:
mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
tramite domiciliazione bancaria;
oppure presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.
È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
La domanda di rottamazione va presentata entro il 30 aprile 2023, a pena di decadenza.
Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
Studio M&D
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